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Codice della strada: ecco le nuove norme.
Tolleranza zero contro droga e alcol al volante...

Il Governo ha deciso di usare il pugno di ferro contro gli indisciplinati della strada e il mese di agosto 2007 vede l'entrata in vigore delle nuove regole sulla sicurezza stradale. Le nuove norme prevedono inasprimenti sanzionatori per i reati di guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti e introducono pene più severe anche per chi guida senza patente e chi usa telefonini. Inoltre finisce l'epoca degli autovelox nascosti che invece ora dovranno sempre essere segnalati anche nei piccoli comuni. Il governo ha varato alcune misure, in vigore dal 4 agosto 2007, riguardanti inasprimento di sanzioni relative alle violazioni della sicurezza stradale. Numerose e rilevanti le novità introdotte nel Codice della Strada.Andiamo a scoprire quali sono..

LA LEGISLAZIONE
Il decreto Bianchi prevede nuove sanzioni per i limiti di velocità, uso di cellulari, alcool e stupefacenti. L’articolo 186 del Cds precisa, in primo luogo, in modo chiaro e rigoroso, il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza all’uso di bevande alcoliche e spiega come chiunque guida in tale stato debba essere punito.È importante sottolineare la differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool rilevato nel sangue.
Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), è prevista un’ammenda da € 500 a € 2000 e l’arresto fino a un mese. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla stessa.


Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è prevista un’ammenda da € 800 a € 3.200 e l’arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale e gratuita continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno e la decurtazione di 10 punti dalla stessa.
Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è prevista un’ammenda da € 1.500 a € 6000 e l’arresto fino a sei mesi. La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale e gratuita continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la decurtazione di 10 punti dalla stessa.

COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI EBBREZZA?
Secondo le nuove norme, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (ETILOMETRO).L’accertamento in questo caso, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata. La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti da effettuare ad un intervallo di tempo di 5 minuti.L’etilometro, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.Quando gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali, rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

COSA ACCADE DOPO?
Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni sopra citate. Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato.Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine dei sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto stesso, può disporre per via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

COSA ACCADE SE SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO?
Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo con l’etilometro commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
Sanzione pecuniaria da € 2.500 a euro 10.000 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto da € 3.000 a € 12.000)
Sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni
Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito
Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la Commissione medica provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
È ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (il minimo previsto per l’illecito).
L’illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di ebbrezza soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

CASI PARTICOLARI
Conducenti di veicoli pesanti
La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t.

Conducenti di motoveicoli o ciclomotori
Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

In caso di incidenti stradali
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al fatto.

In caso di recidività
Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

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- Ore - Aggiornato 25 lug 2010 - - Foto e Marchi sono dei legittimi proprietari

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